Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
I destinatari della sospensione (vedi allegato 1) sono:
- datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
- aziende dei settori del turismo, della cultura, dello spettacolo, delle attività ricreative, della ristorazione, degli asili nido, dei trasporti, del terzo settore e le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- società, enti e associazioni sportive;
- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi fino a 2 milioni di euro nello scorso anno;
- committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.
I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.
In tale sospensione rientrano anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sono altresì sospesi:
- Versamenti per Fondo di Tesoreria;
- Emissione avvisi di addebito e diffide ex art. 2 D.L. 463/83;
- Durc con data scadenza validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile;
- Versamenti delle rate di dilazione.