Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Le indennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 sono le seguenti:
- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori agricoli;
- Indennità lavoratori dello spettacolo.
Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all'art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
L'INPS sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Nell'allegato si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.